A Milano, un pensionato titolare di quota 100 aveva svolto alcuni periodi di lavoro in forza di un contratto intermittente della durata complessiva di 3 mesi. L’Inps, però, gli aveva richiesto la restituzione dei ratei di pensione dell’intera annualità in cui era stato occupato.
Una volta a giudizio, la Corte d’Appello del tribunale meneghino ha sentenziato che il divieto di cumulo tra la pensione con quota 100 e i redditi da lavoro comporta la sospensione dell’erogazione dei ratei pensionistici solo per i mesi in cui il pensionato ha effettivamente percepito redditi da lavoro, e non per l’intero anno.
Si tratta di una sentenza che sta facendo discutere molto in quanto, notano alcuni specialisti, in contrasto con quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza 3094/2024 e la Corte costituzionale, la quale, nel 2025, ha respinto la questione di illegittimità della norma di legge che, sulla base dell’interpretazione dell’Inps, consente all’ente di previdenza di richiedere un’annualità di pensione anziché i ratei relativi al periodo (inferiore) di lavoro.
“Tuttavia – si legge sul sito lavorofacile – la sentenza 162/2025 della Corte costituzionale, pur dichiarando inammissibile il ricorso, aveva implicitamente suggerito ai giudici la libertà di contrastare l’unico orientamento in tal senso della Cassazione, al fine di rovesciarne i principi di fondo e così creare un nuovo e diverso “diritto vivente” tale da supportare anche un possibile giudizio di incostituzionalità dell’art. 14 del D.L. 4/2019. Infatti, la Corte di appello di Milano, così come diversi giudici di merito intervenuti nel corso del 2026, afferma che, nell’ambito di una norma che non stabilisce espressamente la sanzione collegata la divieto di cumulo tra quota 100 e i redditi di lavoro (tranne quelli occasionali autonomi fino a 5.000 euro annui), i ratei di pensione con quota 100 che devono essere sospesi sono soltanto quelli oggetto del divieto di cumulo, e cioè quelli relativi alle mensilità in cui il pensionato abbia cumulato la prestazione con redditi da lavoro dipendente e non quelli di tutta l’annualità, soprattutto se antecedenti l’attività lavorativa. Infatti, il pensionato, nei mesi in cui non ha ripreso il lavoro (e nei mesi successivi dopo la cessazione del lavoro), ha pieno diritto di beneficiare della pensione, non avendo “violato” il divieto di cumulo”.

