
La Conferenza Stato-Regioni, il 17 aprile 2025, ha approvato il nuovo Accordo nazionale sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’intesa, siglata tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08, riorganizza e aggiorna gli accordi formativi già in vigore in tema di sicurezza stabilendo regole su durata, contenuti minimi e modalità di erogazione dei corsi obbligatori che rientrano tra le responsabilità dei datori di lavoro; modalità per le verifiche finali rivolte ai partecipanti, valide sia per la formazione iniziale che per l’aggiornamento;
monitoraggio e controllo delle attività formative e della corretta applicazione delle norme, con attenzione sia agli enti formatori sia ai destinatari della formazione.
I principali contenuti dell’Accordo 2025 sulla formazione per la sicurezza si possono riassumere in vari capitoli.
Formazione per i datori di lavoro
Secondo il nuovo accordo, la formazione obbligatoria per i datori di lavoro richiede un corso di 16 ore suddiviso in moduli giuridici e organizzativi. Per i titolari di imprese edilizie che operano nei cantieri è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore, con aggiornamenti obbligatori ogni 5 anni di almeno 6 ore, accessibili anche online. Nel caso in cui il datore di lavoro di un’impresa edile svolga anche il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), al corso base di 16+8 ore si aggiungono: un modulo comune di 8 ore, che include un’esercitazione per la stesura del DVR relativo al settore ATECO di riferimento, e diversi moduli tecnici in base ai settori ATECO 2007, con durate specifiche per ciascuna macrocategoria. Nel caso del settore delle costruzioni tale modulo tecnico è di 16 ore.
L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale, a decorrere dalla data di conclusione del modulo comune, con durata minima di 8 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Qualora il datore di lavoro abbia frequentato i moduli specialistici e ne permangono le condizioni per gli stessi, l’aggiornamento dovrà riguardare anche le tematiche ivi previste.
Formazione per i preposti alla sicurezza
Il preposto, oltre alla formazione per i lavoratori, deve completare un ulteriore modulo di 12 ore suddiviso in quattro aree tematiche, con aggiornamento biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi con durata minima di 6 ore.
Esclusa l’opzione e-learning, con l’obiettivo di assicurare interazioni pratiche e formazione specifica sulle tecniche di comunicazione e supervisione.
Formazione per i dirigenti
Per i dirigenti delle imprese edili, l’accordo impone un corso di 12 ore e un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore con un aggiornamento di almeno sei ore ogni 5 anni. In questo caso la formazione può avvenire anche in modalità e-learning.
Formazione per RSPP e ASPP
Il Responsabile al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e l’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) devono completare una formazione strutturata su due moduli (A, B) obbligatori (28 ore e 48 ore), con un terzo modulo (Modulo C) di 24 ore per il solo responsabile.
L’aggiornamento è ogni 5 anni, con 40 ore per i responsabili e 20 ore per gli addetti, assicurando continuità nelle competenze di sicurezza. La modalità di e-learning è consentita solo per il modulo A (28 ore).
Formazione per i coordinatori per la sicurezza
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dovrà completare un corso intensivo di 120 ore. Anche in questo caso, l’aggiornamento quinquennale prevede un corso di 40 ore per garantire un adeguamento continuo alle nuove pratiche e tecnologie in tema di sicurezza nei cantieri. La modalità di e-learning è consentita per il corso di aggiornamento, mentre per la formazione è concesso solo per il modulo giuridico.
Formazione generale e specifica per i lavoratori
Per la formazione dei lavoratori è confermata la struttura in 2 parti: 4 ore di formazione generale; da 4 a 12 ore per la formazione specifica in base alla classe di rischio del settore secondo il codice ATECO:4 ore per i settori della classe di rischio basso; 8 ore per i settori della classe di rischio medio; 12 ore per i settori della classe di rischio alto.
L’aggiornamento deve essere effettuato ogni volta che si verificano modifiche significative nei risultati della valutazione dei rischi o quando le verifiche di efficacia della formazione, durante l’attività lavorativa, ne mostrano la necessità. In ogni caso, è richiesto almeno ogni 5 anni e deve avere una durata minima di 6 ore a partire dalla data di fine corso indicata nell’attestato. Il datore di lavoro deve provvedere alla corretta informazione e formazione dei lavoratori. Inoltre, deve attestare l’avvenuta formazione dei lavoratori altrimenti rischia di incorrere in sanzioni amministrative o penali.
Requisiti dei formatori
L’accordo chiarisce i requisiti per chi eroga corsi di formazione e aggiornamento, identificando tre categorie di soggetti formatori: istituzionali; accreditati; altri soggetti come gli organismi paritetici e i fondi interprofessionali di settore.
I soggetti formatori devono ora avere almeno 3 anni di esperienza documentata in formazione su salute e sicurezza. Nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento i formatori devono possedere una documentata esperienza professionale sia giuridico-tecnica che pratica di almeno 3 anni.
Sicurezza negli ambienti confinati
Viene introdotta una formazione specifica di 12 ore per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, con una sessione pratica obbligatoria di 8 ore. L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica. Durante il corso di aggiornamento, è opportuno che il docente illustri eventuali modifiche normative e evoluzioni tecniche. Esclusa la modalità in videoconferenza o e-learning, con l’obbligo di completare il corso entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo.
Modalità di erogazione ed organizzazione dei corsi
L’accordo prevede 4 modalità di erogazione della formazione: in presenza; in videoconferenza sincrona; in e-learning; in modalità mista.
Le principali indicazioni organizzative riguardano: numero massimo di partecipanti: non più di 30 per corso (eccetto l’e-learning); rapporto docente/discente: non superiore a 1 docente ogni 6 partecipanti per le attività pratiche;
registro di presenza: obbligatorio in formato cartaceo o elettronico; frequenza minima: almeno il 90% delle ore formative per accedere alla verifica finale; verbale delle verifiche finali: da predisporre e archiviare, in formato cartaceo o elettronico;
predisposizione del progetti formativo secondo le indicazioni vigenti.
Rilascio degli attestati
Ai partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento, che abbiano regolarmente frequentato il corso e superato la verifica finale, deve essere rilasciato dal soggetto formatore un attestato, unico per ciascun corso, e contenente i seguenti elementi minimi: denominazione del soggetto formatore; dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale); tipologia di corso con rifermento normativo e durata; modalità di erogazione del corso; firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati preferibilmente in formato digitale;
data e luogo. Gli attestati, validi a livello nazionale, vengono rilasciati se si assiste ad almeno il 90% del corso e si supera la verifica finale.
Abilitazione all’uso per nuove macchine operatrici
L’accordo introduce obblighi formativi specifici per nuove macchine operatrici prima non normate, come: macchina agricola raccoglifrutta: 8 ore (4 di teoria + 4 di pratica); caricatori per la movimentazione di materiali: 8 ore (4 di teoria + 4 di pratica); carroponte: 4 ore di teoria + 6 ore di pratica per il carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina, oppure 6 ore di pratica per il comando pensile/radiocomando, oppure 7 ore complessive per entrambe le tipologie.