All’epoca dell’introduzione del reddito di cittadinanza con il governo Conte I, ci fu un Governatore, quello campano, Vincenzo De Luca, che non voleva sentire nemmeno parlare dei navigator, coloro i quali dovevano aiutare i senza lavoro a trovare un’occupazione. De Luca non accettava il fatto che il governo centrale li avesse in pratica messi a carico delle Regioni.
Fatto sta che qualche giorno fa, il 17 luglio, la Corte di cassazione è intervenuta sulla vicenda affermando un principio: la previsione del legislatore degli “incarichi di collaborazione” non era sufficiente a escludere l’applicazione della disciplina delle collaborazioni etero-organizzate prevista dall’articolo 2 del Dlgs 81/2015.
In altre parole, secondo la Cassazione, la normativa sul Reddito di cittadinanza aveva previsto l’assunzione dei navigator mediante incarichi di collaborazione da parte di Anpal Servizi per svolgere attività di supporto ai Centri per l’impiego.
Nella pratica, però, questi collaboratori operavano stabilmente all’interno dei Centri per l’impiego, utilizzavano gli strumenti messi a disposizione dall’amministrazione, seguivano la stessa organizzazione del lavoro e svolgevano attività strettamente integrate con quelle dei dipendenti pubblici.
Proprio da queste modalità operative è nato il contenzioso promosso da numerosi navigator, che hanno chiesto il riconoscimento delle tutele proprie del lavoro subordinato.
Detto che i navigator sono 2800, tutti progressivamente assorbiti dalle Regioni con il piano di potenziamento dei Centri per l’impiego previsto dall’articolo 12 del Dl 4/2019, tutto è nato nel fatidico 2019, quando il governo giallo-verde ha previsto la stipulazione di “incarichi di collaborazione” senza disciplinare in modo puntuale la natura del rapporto e senza introdurre una vera figura contrattuale speciale. Una formulazione che ha favorito l’equivoco interpretativo secondo cui sarebbe stato sufficiente qualificare il rapporto come collaborazione per sottrarlo automaticamente alla disciplina delle collaborazioni etero-organizzate. La Cassazione smentisce questa impostazione: quella norma non introduceva alcun regime speciale, ma rinviava semplicemente alla disciplina generale vigente.
Il principio affermato dagli Armellini è quindi chiaro: la semplice previsione legislativa di incarichi di collaborazione non basta a escludere l’applicazione dell’articolo 2 del Dlgs 81/2015. Se il rapporto presenta i requisiti della collaborazione etero-organizzata, trovano applicazione le tutele previste per il lavoro subordinato, salvo che ricorra una deroga espressamente prevista dalla legge e rigorosamente conforme ai requisiti richiesti.

