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Lavoro nero: in arrivo una sanatoria sui contributi non versati

Tra le novità, sono stati introdotti ulteriori strumenti di ravvedimento rispetto a quelli già esistenti, con sconti sulle sanzioni per chi non ha versato i contributi o ha evaso le imposte

Dal 1° settembre, sarà possibile regolarizzare la propria posizione contributiva senza incorrere in sanzioni maggiorate. La nuova normativa, prevista dall’articolo 30 del Decreto Legge n. 19/2024, introduce misure specifiche per incentivare l’emersione del lavoro irregolare, offrendo una sorta di sanatoria per le imprese che scelgono di mettersi in regola autonomamente.

Tra le novità, sono stati introdotti ulteriori strumenti di ravvedimento rispetto a quelli già esistenti, con sconti sulle sanzioni per chi non ha versato i contributi o ha evaso le imposte.

Contributi non versati: eliminazione delle maggiorazioni
Per quanto riguarda il mancato versamento dei contributi, il decreto modifica l’articolo 116, comma 8, della legge 388/2000. A partire dal 1° settembre 2024, chi provvede spontaneamente al versamento dei contributi omessi o insufficienti entro 120 giorni, e comunque prima di eventuali contestazioni, non dovrà pagare la sanzione maggiorata. In precedenza, era prevista una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti in tutti i casi. Questa regola rimane valida, ma viene esclusa la maggiorazione per chi paga entro il termine stabilito di 120 giorni.

Ravvedimento per evasione contributiva
Il comma 1, lettera b) dell’Articolo 30 del DL 19/2024 introduce una sanzione civile del 30% annuo per «registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non veritiere, finalizzate a non versare i contributi o premi nascondendo rapporti di lavoro, retribuzioni o redditi». Tuttavia, la sanzione non potrà superare il 60% dell’importo dei contributi o premi non pagati.

È possibile usufruire del ravvedimento denunciando la situazione entro 12 mesi e pagando il dovuto entro 30 giorni, con una sanzione civile calcolata al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, che non potrà comunque superare il 40% dei contributi omessi. Un’ulteriore possibilità di pagamento prevede il versamento entro 90 giorni dalla denuncia, con una sanzione calcolata al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti.

In caso di pagamento rateale, le sanzioni verranno applicate in base al momento in cui si effettua la prima rata: se questa viene pagata entro 30 giorni dalla denuncia, si applica una maggiorazione di 5,5 punti; se invece il pagamento avviene dopo 30 giorni ma entro 90 giorni, la maggiorazione sarà del 7,5%.

Sconto per chi aderisce tempestivamente
Infine, viene introdotta una riduzione delle sanzioni anche per chi regolarizza la propria posizione dopo un accertamento. Se il debito viene individuato d’ufficio o a seguito di controlli ispettivi, è possibile beneficiare di una riduzione del 50% delle sanzioni, a condizione che il pagamento avvenga entro 30 giorni dalla notifica del verbale, anche in forma rateale.

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Presidente Nazionale Confederazione SELP

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