Ultime su smartworking dal Sole 24 ORE, articolo di Barbara Massara (23 dicembre 2022). Per i datori di lavoro privati, agenzie di somministrazione escluse, la comunicazione, al ministero del Lavoro di inizio smart working deve essere effettuata entro i 5 giorni successivi dalla sua decorrenza. L’articolo 23 della legge 81/2017, nella versione rinnovata dal Dl 73/2022, non contiene alcun riferimento temporale per l’adempimento, ma il Ministero, in un comunicato del 26 agosto 2022, aveva individuato la scadenza nei 5 giorni successivi all’inizio, assimilando la prestazione di lavoro agile a una variazione del rapporto di lavoro che, in quanto tale, deve essere comunicata entro 5 giorni dalla rispettiva decorrenza. Poiché nella Faq si fa riferimento solo a nuovi accordi o proroghe, il termine dei 5 giorni non dovrebbe applicarsi agli accordi individuali già stipulati e decorrenti dal 1° settembre scorso che non sono stati ancora comunicati, in quanto hanno beneficiato degli slittamenti dell’obbligo di notifica. Per approfondire il tema vedi l’intero articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/smart-working-notifica-cinque-giorni-AEIBpeRC#U402091363322w3C ]]>
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