
Il decreto Lavoro, approvato dal Consiglio dei Ministri tenutosi nella giornata del primo maggio scorso, tra le varie misure, ha previsto che per i periodi di paga dal 1 luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dalla legge di Bilancio 2023, sia incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima.
In base alle novità legislative, dunque, per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della 13esima mensilità), l’esonero sulla quota dei contributi a carico del lavoratore sarà pari al 6% per i redditi sino a 35.000 euro; 7% per i redditi sotto i 25.000 euro.
La norma non produce alcun effetto sul rateo di tredicesima. Ciò sta a significare che per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 la riduzione del 7% o del 6% avrà effetti solo sulla retribuzione ordinaria e non sulla retribuzione differita (ovvero sulla tredicesima mensilità) anche se pagata mensilmente. Rimarranno esclusi dalla riduzione del 6 o del 7 percento le mensilità aggiuntive che potranno comunque godere della riduzione prevista dalla Legge di Bilancio 2023 (ovvero del 2 o del 3 percento).
Per meglio comprendere gli effetti dell’ulteriore (e temporaneo) taglio del cuneo fiscale, si prenda l’esempio di un lavoratore con una RAL di 16.000 euro.
In questo caso, il lavoratore – che sta già godendo del taglio del 3% previsto dalla legge di bilancio 2023 – a partire dalla retribuzione del mese di luglio e sino a quella del mese di dicembre 2023, riceverà un incremento retributivo netto mensile di ulteriori 37.90 euro.