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Nuovo taglio cuneo fiscale: l’impatto sulle retribuzioni

Gli effetti introdotti dalla novità legislativa

Il decreto Lavoro, approvato dal Consiglio dei Ministri tenutosi nella giornata del primo maggio scorso, tra le varie misure, ha previsto che per i periodi di paga dal 1 luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dalla legge di Bilancio 2023, sia incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima.
In base alle novità legislative, dunque, per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della 13esima mensilità), l’esonero sulla quota dei contributi a carico del lavoratore sarà pari al 6% per i redditi sino a 35.000 euro; 7% per i redditi sotto i 25.000 euro.
La norma non produce alcun effetto sul rateo di tredicesima. Ciò sta a significare che per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 la riduzione del 7% o del 6% avrà effetti solo sulla retribuzione ordinaria e non sulla retribuzione differita (ovvero sulla tredicesima mensilità) anche se pagata mensilmente. Rimarranno esclusi dalla riduzione del 6 o del 7 percento le mensilità aggiuntive che potranno comunque godere della riduzione prevista dalla Legge di Bilancio 2023 (ovvero del 2 o del 3 percento).
Per meglio comprendere gli effetti dell’ulteriore (e temporaneo) taglio del cuneo fiscale, si prenda l’esempio di un lavoratore con una RAL di 16.000 euro.
In questo caso, il lavoratore – che sta già godendo del taglio del 3% previsto dalla legge di bilancio 2023 – a partire dalla retribuzione del mese di luglio e sino a quella del mese di dicembre 2023, riceverà un incremento retributivo netto mensile di ulteriori 37.90 euro.

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Segretario Generale Confederazione SELP

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