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Appalti e sicurezza, la Cassazione amplia le responsabilità del committente

Con l’ordinanza n. 17895/2026 la Corte conferma un principio destinato a incidere sulla gestione degli appalti: chi mantiene la disponibilità dei luoghi di lavoro non può voltarsi dall’altra parte.

La sicurezza sul lavoro non si scarica con una firma in calce a un contratto di appalto.
È questo il messaggio contenuto nell’ordinanza n. 17895/2026 della Corte di Cassazione, una pronuncia destinata a far discutere imprese, pubbliche amministrazioni e committenti.
Il caso nasce dalla morte di un lavoratore esposto all’amianto durante attività svolte su navi della Marina Militare. L’uomo si è ammalato di mesotelioma ed è successivamente deceduto. I giudici hanno riconosciuto la responsabilità anche del Ministero della Difesa, in qualità di custode dell’ambiente di lavoro nel quale venivano eseguite le attività affidate in appalto.

La Corte ribadisce un principio preciso: il dovere di tutela della salute e della sicurezza non appartiene esclusivamente al datore di lavoro. Quando il committente mantiene la disponibilità e il controllo dei luoghi nei quali si svolgono le lavorazioni, assume una posizione di garanzia che comporta obblighi concreti.
Non basta affidare il lavoro a un’impresa esterna. Non basta nominare responsabili o sottoscrivere documenti. Il committente deve dimostrare di avere esercitato una vigilanza effettiva sulle condizioni di sicurezza presenti nell’ambiente di lavoro.

Secondo la Cassazione, il custode dei luoghi risponde dei danni subiti dai lavoratori dell’appaltatore salvo che riesca a dimostrare l’esistenza di un caso fortuito, vale a dire un evento imprevedibile e inevitabile tale da interrompere il nesso causale.
La pronuncia richiama indirettamente anche i principi contenuti nell’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008. Cooperazione, coordinamento e scambio di informazioni tra committente e appaltatore non rappresentano semplici adempimenti burocratici. Sono obblighi sostanziali destinati a prevenire gli infortuni e le malattie professionali.

Particolarmente significativo è il richiamo all’informazione dei lavoratori e all’adozione dei dispositivi di protezione individuale. Aspetti che troppo spesso vengono considerati una responsabilità esclusiva dell’impresa appaltatrice.
Questa sentenza smonta una delle convinzioni più diffuse nel sistema degli appalti italiani: l’idea che il committente possa liberarsi delle proprie responsabilità trasferendo il rischio a chi esegue materialmente il lavoro.

La realtà è diversa. Chi controlla un luogo di lavoro continua ad avere doveri verso chi opera al suo interno, indipendentemente dal colore della divisa o dal nome riportato sulla busta paga.
Troppi incidenti nascono da appalti nei quali ognuno pensa che la sicurezza sia compito di qualcun altro. La Cassazione ricorda che la tutela della vita e della salute dei lavoratori non ammette scarichi di responsabilità.

Un principio che dovrebbe valere nei tribunali, ma prima ancora nei cantieri, nelle fabbriche, negli ospedali e in ogni luogo dove un lavoratore entra per svolgere il proprio lavoro.

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Redazione del quotidiano di attualità economica "Il Mondo del Lavoro"

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