48 visualizzazioni 3 min 0 Commenti

Lavoratori call center, ecco come chiedere l’indennità

La legge di Bilancio 2025 ha rifinanziato con 20 milioni le misure a supporto

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, assieme al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto n. 45 del 16 gennaio 2025 che prevede l’attuazione delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore call center.

L’articolo 1, comma 195, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (la legge di Bilancio per l’anno 2025), ha previsto il rifinanziamento dell’indennità di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese di call center, per un importo pari a 20 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

La Cigs per il settore Call Center è un trattamento di integrazione salariale in deroga previsto dall’articolo 44, comma 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, rifinanziato, per l’annualità 2025, dall’art. 1, comma 195, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per un importo pari a 20 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per l’occupazione e la formazione.

Con il decreto interministeriale 16 gennaio 2025, n. 45, è stata data attuazione alla normativa sopra richiamata.

Per ulteriori informazioni relative alla CIGS per il settore Call Center è possibile utilizzare il seguente indirizzo e-mail: dgammortizzatorisocialidiv3@lavoro.gov.it

Destinatari

Spetta ai lavoratori di cui all’articolo 1 e all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, ovvero i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti, con esclusione dei dirigenti, appartenenti alle aziende del settore dei call center, anche in cessazione, cui è riconosciuta una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria per un massimo di 12 mesi.

Ambito di applicazione

L’indennità può essere richiesta per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, qualora non sia possibile ricorrere alle prestazioni del Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni, comprendendo anche la fattispecie di aziende in cessazione di attività. Possono fare ricorso al trattamento anche le imprese che siano state ammesse ad una procedura concorsuale in cui sia stata disposta la continuazione dell’attività. La concessione del trattamento è disposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di specifici accordi siglati in sede ministeriale.

Come proporre istanza

Per l’ammissione al trattamento l’azienda deve sottoscrivere preliminarmente un accordo presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali – Divisione IV del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Successivamente, deve presentare la relativa istanza di concessione al trattamento, compilata a cura del referente aziendale secondo l’apposita modulistica alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali – Divisione III, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo  DGammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it entro un congruo termine (modulo istanza – modulo elenco lavoratori – modulo privacy).

Per quanto concerne la documentazione da allegare all’istanza e ulteriori informazioni relative al procedimento si rinvia alle indicazioni operative.

Normativa

La misura è finanziata annualmente dalla legge di bilancio. Nello specifico per il 2025 è stata finanziata dall’articolo 1, comma 195 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

 

Avatar photo
Redazione - Articoli pubblicati: 972

Redazione del quotidiano di attualità economica "Il Mondo del Lavoro"

Twitter
Facebook
Linkedin
Scrivi un commento all'articolo