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Obbligo della visita medica, la pronuncia della Cassazione

La sentenza n. 30923 del 2020

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 30923 del 2020, ha affrontato la questione relativa all’obbligo previsto in capo al datore di lavoro di inviare i dipendenti a visita medica obbligatoria secondo le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e di richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico dal D. Lgs. n. 81 del 2008.

Nel caso specifico, a rivolgersi alla Suprema Corte è stato un datore di lavoro ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 18, comma 1, lettera g), D. Lgs. n. 81 del 2008, in quanto, nella qualità di titolare di una impresa individuale specializzata nello svolgimento di opere edili, aveva omesso di inviare un dipendente, che svolgeva una attività comportante l’assunzione di rischi per la salute e la sicurezza, a visita medica secondo le scadenze programmate, venendo pertanto condannato alla pena di giustizia.

A fondamento della decisione, il Tribunale rilevava come anche una attività di mera consulenza occasionale sia tale da far ritenere riferibile ad essa la definizione di “lavoratore” stabilita all’art. 2 del D.Lgs n. 81 del 2008 ed a rendere cogenti nei confronti del datore di lavoro gli obblighi connessi alla citata qualifica sancito dall’art. 18 del D.Lgs n. 81 del 2008.
Il motivo di ricorso avverso la sentenza di condanna veniva incentrato essenzialmente sul fatto che il lavoratore non era da ritenersi un soggetto alle dipendenze della impresa, bensì una persona cui era stato semplicemente richiesto un consiglio tecnico e che quindi non doveva essere sottoposto ad alcuna visita medica su indicazione del titolare dell’impresa.

La Suprema Corte, nell’accogliere le doglianze del ricorrente, ha evidenziato come tra gli obblighi del datore di lavoro vi sia anche l’adempimento di una serie di doveri di informazione, formazione ed addestramento del lavoratore, incompatibili con una tipologia di rapporto di lavoro che, data la brevità della durata e la qualificazione professionale richiesta nell’occasione al prestatore d’opera, presuppone che questi sia professionalmente già pienamente formato non essendo così giustificato un periodo di addestramento ulteriore rispetto al periodo in cui la prestazione lavorativa viene erogata.

Ragion per cui, la disposizione che impone al datore di lavoro di inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria, deve essere intesa nel senso che il predetto obbligo sia riferito solo all’ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia caratterizzato da una certa durata nel tempo, posto che diversamente, ove la stessa si riferisse anche a prestazioni occasionali destinate ad esaurirsi uno actu, non avrebbe alcun senso il richiamo alle “scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria”, le quali logicamente implicano una certa ampiezza del tempo in cui la prestazione lavorativa è svolta.

Pertanto, il convincimento che anche la occasionalità del rapporto lavorativo, o anche la brevità della durata, imponga l’adempimento dell’obbligo di inviare la persona a visita medica, mina radicalmente, sotto il profilo della logica, l’interpretazione della normativa.

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L’avvocato Ciro Iorio è un penalista iscritto all’albo degli avvocati di Napoli Nord in Aversa. Ha acquisito nel corso degli anni una comprovata esperienza professionale fornendo consulenza e assistenza legale in materia di reati ambientali, edilizi, tributari e fallimentari, di reati contro la persona e il patrimonio, contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica e la proprietà intellettuale, nonché nel campo dei reati stradali, a quelli derivanti dalla inosservanza delle norme poste a tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro e a quelli connessi alle professioni sanitarie. È Autore di numerose pubblicazioni in diritto e procedura penale per le più importanti riviste, anche telematiche, e case editrici nazionali tra cui: Gazzetta Forense, Giuffré Lefebvre, Dike Giuridica, Nuova Giuridica, Cfnews. Relatore in numerosi convegni di interesse giuridico.

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