La Corte di Cassazione ha sancito il principio secondo il quale non è importante il mezzo con il quale arriva la comunicazione
Per essere licenziati basta una semplice email. Una recente ordinanza della Suprema Corte (la numero 13731/2026) ha bandito raccomandate e Pec: ciò che conta non è il mezzo attraverso cui il licenziamento viene comunicato, ma il fatto che esista per iscritto.
Se il datore di lavoro mette nero su bianco la propria volontà di interrompere il rapporto lavorativo, e il lavoratore ne viene a conoscenza, il recesso è valido.
A sottolinearlo è la piattaforma che si occupa di giurisprudenza Brocardi.
“La modalità di trasmissione – raccomandata, PEC o mail ordinaria – diventa, in questo schema, un elemento secondario, quasi accessorio. Si tratta di una posizione giuridica che ribalta convinzioni radicate nel mondo del lavoro, aprendo interrogativi seri sulla protezione reale di cui godono oggi i dipendenti italiani”.
Ma perché il contratto collettivo non può bloccare una mail ordinaria?
“Molti lavoratori fanno affidamento sui contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) come se fossero scudi impenetrabili contro qualsiasi irregolarità procedurale. In effetti, numerosi contratti di categoria prevedono espressamente che il licenziamento debba essere comunicato tramite raccomandata o PEC – si legge sul portale – Eppure, secondo la Cassazione, questo tipo di previsione non è sufficiente a rendere invalido un recesso trasmesso attraverso una semplice e-mail”.
La sostanza evidenziata dagli Ermellini è questa: quando un contratto collettivo prescrive l’uso della PEC o della raccomandata, sta disciplinando esclusivamente la fase trasmissiva dell’atto, non la sua sostanza giuridica.
“In altri termini – evidenzia sempre Brocardi – il contratto dice “come” il documento dovrebbe viaggiare, ma non stabilisce che, se viaggia diversamente, il licenziamento si annulli automaticamente. Perché la violazione di questa clausola produca effetti concreti sulla validità del recesso, il contratto collettivo dovrebbe contenere una sanzione esplicita di nullità per il mancato rispetto delle modalità di invio. In assenza di tale sanzione, il principio civilistico entra in gioco senza ostacoli: come previsto dall’articolo 1352 del c.c., la forma convenzionale non determina automaticamente la nullità dell’atto se non è espressamente sancita”.

