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Cassazione, nuova sentenza per i medici che attestano il falso prima di un’assunzione

La pronuncia va ad arricchire la giurisprudenza del decreto legge 81 del 2008 sulla sicurezza dei lavoratori

È arrivata un’altra sentenza, la numero 3318 del 27 gennaio 2026 della quinta sezione penale della Corte di Cassazione, che mette in guardia i medici.

La pronuncia, infatti, ha affermato che commette il delitto di falso ideologico in atto pubblico la condotta del medico che attesti falsamente di aver sottoposto a visita medica il lavoratore prima dell’assunzione giudicandolo idoneo al lavoro.

“La dichiarazione di idoneità al lavoro – si legge in una nota – è un atto pubblico, dotata di una propria autonomia ed individualità, visto il potere attribuito dalla legge al medico che non deve certificare soltanto sulla base della documentazione prodotta, ma deve attestare mediante visita e controllo diretto lo stato di salute del soggetto”.

Questa sentenza arriva a corredo di una normativa, quella delle visite mediche del lavoro, o sorveglianza sanitaria, che già sono previste in specifici momenti dal decreto legislativo 81/08 per garantire che il lavoratore sia idoneo alla mansione e protetto dai rischi professionali.

In questo contesto, la visita preventiva si esegue prima dell’assunzione o prima che il lavoratore inizi a svolgere la mansione specifica per verificare l’assenza di controindicazioni.

La visita periodica, invece, viene effettuata con una cadenza stabilita dal medico competente (solitamente ogni 1, 2 o 5 anni), a seconda del livello di rischio e della normativa vigente.

E, infine, è prevista una visita obbligatoria al cambio di mansione, quando il nuovo ruolo comporta rischi diversi rispetto a quello precedente.

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Redazione del quotidiano di attualità economica "Il Mondo del Lavoro"

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