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La violazione delle norme poste a tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro e l’irrilevanza penale del fatto

L’istituto in questione è venuto in rilievo in una vicenda che ha riguardato un imprenditore impegnato in un cantiere stradale

Una questione di indubbio interesse è quella concernente l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto con riferimento ai reati connessi alle violazioni delle norme poste a tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro.

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è stata introdotta nell’ordinamento con lo scopo di eliminare dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo.

L’istituto in questione è venuto in rilievo in una vicenda che ha riguardato un imprenditore condannato alla pena dell’ammenda, per il reato di cui all’art. 109 del d.lgs. n. 81/2008, perché, in qualità di amministratore unico di una s.r.l., ometteva di predisporre la recinzione di sicurezza dai lavori in una zona del cantiere interessata da transito di pedoni.

Avverso la sentenza di condanna l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando il mancato riconoscimento da parte del Tribunale della invocata causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., pur avendo il ricorrente, successivamente al fatto, provveduto ad apporre la specifica recinzione in contestazione.

Chiamata a pronunciarsi sulla specifica questione, la Suprema Corte, con sentenza n. 35525/2024, ha riconosciuto la correttezza del ragionamento seguito dal giudice di merito che, di fronte ad una contravvenzione di pericolo, aveva puntualmente fatto emergere l’intensità del pericolo posto in essere dalla contestata violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, non estinta per il mancato pagamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 758 del 1994.

Ebbene, rileva la Suprema Corte, la natura di reato di pericolo presunto rivestita dalla contravvenzione contestata implica una valutazione complessiva della condotta criminosa, correlata alla lesione potenziale del bene giuridico tutelato dalla norma penale, che prenda in esame tutte le peculiarità della fattispecie concreta in termini di possibile disvalore.

Disamina correttamente effettuata dal giudice di merito il quale, rispetto ad un pericolo di grande intensità – senza che ciò venisse peraltro specificamente contestato dal ricorrente – ha ritenuto recessiva la condotta susseguente al reato, consistita nella predisposizione della specifica recinzione di protezione, seppur adeguatamente valutata.

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L’avvocato Ciro Iorio è un penalista iscritto all’albo degli avvocati di Napoli Nord in Aversa. Ha acquisito nel corso degli anni una comprovata esperienza professionale fornendo consulenza e assistenza legale in materia di reati ambientali, edilizi, tributari e fallimentari, di reati contro la persona e il patrimonio, contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica e la proprietà intellettuale, nonché nel campo dei reati stradali, a quelli derivanti dalla inosservanza delle norme poste a tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro e a quelli connessi alle professioni sanitarie. È Autore di numerose pubblicazioni in diritto e procedura penale per le più importanti riviste, anche telematiche, e case editrici nazionali tra cui: Gazzetta Forense, Giuffré Lefebvre, Dike Giuridica, Nuova Giuridica, Cfnews. Relatore in numerosi convegni di interesse giuridico.

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