La pronuncia della Cassazione ha evidenziato quando il diritto nasce anche senza alcuna autorizzazione preventiva
Chi utilizza l’auto per recarsi presso la propria sede di lavoro può essere rimborsato. La Cassazione ha chiarito quando le spese del tragitto vanno restituite da parte dell’azienda di appartenenza. Particolare tutt’altro che secondario in tempi di caro-carburanti.
Il principio sancito dagli Armellini è questo: un dipendente che usa ogni giorno la propria vettura per esigenze di servizio, anche senza aver mai ottenuto un’autorizzazione firmata, non perde il diritto al rimborso. L’ordinanza 24114 del 27 luglio 2026 è scaturita nel respingere il ricorso di una società di igiene ambientale, condannata a pagare 2.644,42 euro a un proprio operatore.
A rivelarlo è la piattaforma Brocardi. Ma, nello specifico, quale situazione si era venuta a creare? Il lavoratore era stato assunto nel gennaio 2017 con un contratto che fissava la sede di lavoro, “a tutti gli effetti”, nell’intero territorio comunale di Vibo Valentia. I mezzi destinati alla raccolta dei rifiuti, però, venivano tenuti in un deposito situato a Maierato, in un altro comune. Ogni giorno il dipendente doveva andare lì per l’appello e ritirare il veicolo. E per farlo usava la propria auto. La richiesta di rimborso aveva ricevuto però un diniego da parte dell’azienda.
In primo grado – ricostruisce sempre Brocardi – il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza numero 535/2020, ha dato torto al lavoratore. In appello, la Corte di Catanzaro ha ribaltato l’esito: gli spostamenti quotidiani fuori dalla sede di lavoro, dato il loro carattere temporaneo, erano missioni legate a esigenze aziendali, perché servivano a portare il mezzo nel territorio in cui doveva operare. Le spese, dunque, spettavano al datore.
L’azienda si è quindi rivolta alla Cassazione, sostenendo che mancasse un’autorizzazione espressa e richiamando la distinzione tra luogo e posto di lavoro contenuta nel contratto collettivo.
La regola sul rimborso si trova nell’art. 37, lett. a, del contratto collettivo per i dipendenti delle imprese e società esercenti servizi ambientali del 6 dicembre 2016. Il rimborso spetta al dipendente che si serve della propria auto per ragioni di servizio, con l’autorizzazione dell’azienda oppure aderendo a una sua richiesta. L’importo segue le tariffe ACI per l’indennità chilometrica, riferite a un’auto a benzina di 1300 cc che percorra in media 20.000 chilometri l’anno.
Secondo la Corte la clausola non impone alcuna forma, sia che si tratti del via libera aziendale sia che il lavoratore abbia risposto a una richiesta. Il consenso può quindi emergere anche dai comportamenti delle parti.
La società puntava sull’art. 17, comma 11, dedicato all’orario di lavoro. In base alla norma, per posto di lavoro si intende il luogo in cui l’azienda fissa l’appello quotidiano. Ne derivava, secondo la società, che il vero punto di partenza fosse il deposito di Maierato e che il tragitto facesse parte della normale organizzazione. Ma la Cassazione ha escluso questo collegamento.
Quella disposizione serve a calcolare l’orario effettivo del personale che, per ragioni tecniche legate al servizio, lavora in più Comuni e non offre una definizione valida per ogni altro scopo. Il contratto collettivo usa altre nozioni per altri istituti, come la sede abituale di lavoro per la trasferta. L’art. 37 non fa alcun riferimento a sede, luogo o posto di lavoro. Per il rimborso non conta dove si collochi il posto di lavoro, ma che l’auto sia stata usata per ragioni di servizio con il consenso dell’azienda.
I giudici di Catanzaro avevano desunto l’assenso da tre circostanze. Il lavoratore usava l’auto ogni giorno e l’azienda non aveva mai effettuato contestazioni. Quella prassi prolungata indicava che la società gli chiedeva di recarsi al deposito. Infine, la società non aveva prospettato soluzioni diverse che il lavoratore potesse davvero adottare entro il proprio orario.