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Parità e trasparenza retributiva, ecco che cosa prevede il nuovo decreto legislativo

Le aziende dovranno rendere noti i criteri di definizione degli stipendi, i dipendenti potranno chiedere e ottenere informazioni. Prevista una valutazione congiunta con i sindacati in caso di gap retributivo ingiustificato e superiore al 5% tra uomini e donne

Obbligo per le aziende di rendere visibili i meccanismi di formazione della retribuzione. Diritto dei lavoratori a ricevere informazioni sui livelli retributivi medi e sul divario retributivo di genere. Divieto per i datori di lavoro di chiedere informazioni sulle retribuzioni percepite dai lavoratori nel corso di precedenti esperienze. Ecco le principali novità contenute nel decreto legislativo su parità e trasparenza retributiva attraverso il quale il governo Meloni intende attuare la direttiva europea 2023/970. Dopo l’ok da parte del Consiglio dei ministri, il testo in 16 articoli dovrà affrontare l’iter in Parlamento per essere definitivamente approvato entro il 7 giugno.

Il decreto legislativo prevede innanzitutto che le aziende rendano visibili e verificabili i meccanismi di formazione della retribuzione. Il che vuol dire che i datori di lavoro dovranno rendere facilmente accessibili ai lavoratori i criteri seguiti per determinare la retribuzione, i livelli retributivi e le progressioni economiche. I dipendenti, invece, avranno diritto a chiedere e ricevere, entro due mesi dalla presentazione dell’istanza, le informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o uno di pari valore.

Ciò vuol dire che i datori di lavoro saranno obbligati a raccogliere dati sul divario retributivo di genere, ma anche sulla percentuale di lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile che ricevono componenti complementari o variabili. I datori di lavoro con almeno 150 dipendenti dovranno provvedervi entro il 7 giugno 2027, tutti gli altri entro il 7 giugno 2031. I datori di lavoro con meno di 50 dipendenti, però, non saranno tenuti a diffondere i criteri per la progressione economica. I datori di lavoro con meno di 100 dipendenti potranno pubblicare sulla propria rete intranet o nell’area riservata del sito aziendale le informazioni sui livelli retributivi medi per sesso delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o uno di pari valore.

Queste informazioni dovranno non solo essere rese disponibili ai lavoratori, ma anche comunicate all’Ispettorato del lavoro e agli organismi per la parità territorialmente competenti. Ciascuno di loro potrà chiedere ai datori di lavoro chiarimenti e ulteriori dettagli, incluse spiegazioni su eventuali differenze retributive di genere, e i datori di lavoro dovranno fornire una risposta motivata in un termine ragionevole. E i lavoratori potranno agire in giudizio per tutelare i diritti sanciti dal decreto legislativo.

Il testo introduce anche una valutazione congiunta delle retribuzioni, effettuata da datore di lavoro e sindacato, nell’ipotesi in cui dovesse essere riscontrata una differenza di almeno il 5% tra il livello retributivo medio di lavoratori e lavoratrici della stessa categoria. La valutazione congiunta scatterà qualora il datore di lavoro non dovesse motivare la differenza retributiva sulla base di criteri oggettivi oppure correggerla. A ogni modo, il datore di lavoro dovrà adottare le misure necessarie per rimuovere la differenza retributiva ingiustificata nel termine di sei mesi dalla fine della valutazione economica congiunta.

Il decreto legislativo, infine, prevede novità anche per quanto riguarda annunci di lavoro e colloqui. Per quanto riguarda i primi, avvisi e bandi dovranno essere redatti con criteri neutri sotto il profilo di genere, anche in relazione ai titoli professionali richiesti. Quanto ai secondi, ai candidati a un determinato impiego non potranno essere chieste informazioni sulle retribuzioni percepite negli attuali o nei precedenti rapporti di lavoro. Queste stesse informazioni non potranno essere acquisite indirettamente, cioè attraverso i soggetti ai quali il datore di lavoro può affidare la selezione e l’assunzione di personale. In tutti i casi, le procedure di selezione e assunzione dovranno essere condotte in modo non discriminatorio.

Ma a chi si applicheranno le norme contenute nei 16 articoli del decreto legislativo? Saranno interessati tutti i datori di lavoro, tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, sia pubblici che privati. Stesso discorso per gli assunti con contratto di lavoro domestico, i dirigenti e i candidati a un determinato impiego.

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Giornalista con oltre quindici anni di esperienza, specializzato in lavoro, economia e società. Noto per le sue analisi approfondite e lo stile equilibrato, si concentra sull'impatto delle politiche e dei trend sul tessuto sociale ed economico italiano. Ha iniziato la sua carriera in testate locali, sviluppando una profonda comprensione delle dinamiche del mercato del lavoro e delle sfide sociali a livello regionale.

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