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Libertà sindacale e oligopolio rappresentativo: una convivenza difficile ma possibile

Le sfide al nostro ordinamento giuridico

Il pluralismo sindacale rappresenta uno dei pilastri della democrazia industriale contemporanea, garantendo libertà di associazione e rappresentanza collettiva dei lavoratori.
Tuttavia, la sua coesistenza con l’esigenza di certezza del diritto pone sfide significative al nostro ordinamento giuridico.
Quantunque, è possibile conciliare tali due istanze fondamentali.
Si parta dalla considerazione secondo cui il modello di pluralismo sindacale italiano scivola spesso nell’esecrabile tendenza all’oligopolio rappresentativo; decisamente stridente con la libertà di associazione (in generale) ex art. 18 Cost. e con la libertà sindacale (in particolare) ex art. 39 Cost.
Come sostenuto di recente da Claudio Armeni, la metodologia “illuministica” ha promosso un approccio alla conoscenza sovente elitario e centralizzato; la cui ricaduta sulla funzionalità dei sindacati tradizionali ha comportato l’eccessiva gerarchizzazione e il parossistico verticismo della catena decisionale.
Il paradigma ideale di conformazione della governance del sindacato effettivamente rappresentativo è di guisa “orizzontalistica”, alla cui stregua – appunto secondo l’opinione di Armeni – diventa necessario implementare strumenti di democrazia diretta nonché coinvolgere attivamente tutti i lavoratori in qualsivoglia determinazione mercé utilizzo di piattaforme digitali e ossequio di metodologie di diuturna consultazione della base.
Il meccanismo ottimale potrebbe basarsi sulla consultazione preliminare dei lavoratori stessi, mediante somministrazione on line di appositi sondaggi (ovviamente anonimi).
A monte, vieppiù, sarebbe imprescindibile l’individuazione dei temi di discussione attraverso focus group settoriali, svolgentisi per mezzo di riunioni con gruppi rappresentativi di lavoratori e sottesi a compulsare discussioni approfondite da rendicontare pubblicamente (in modo aggregato e non analitico).
Nondimeno si rivelerebbe opportuna l’attivazione di portali dedicati al recepimento di segnalazioni e feedback.
Il tutto permetterebbe il massimo rispetto del principio di non regressione dei diritti acquisiti (a scongiuramento del pernicioso fenomeno del dumping); che sarebbero irriducibili, derogabili esclusivamente a fronte di miglioramenti reali e rivedibili periodicamente soltanto in melius.
I vantaggi sarebbero indiscutibilmente notevoli.
Si raggiungerebbe la certezza della tutela dei diritti minimi universali, senza disdegnare la flessibilità al lume di specificità locali.
Ciononostante, residuerebbe il nodo irrisolto della rappresentatività in seno all’applicazione del disposto dell’art. 19 dello Statuto dei lavoratori circa la nozione del concetto di maggiore rappresentatività “comparatistica”.
Tale disposizione, vista la sentenza n. 156/2025 della Corte Costituzionale, esige che in ogni unità produttiva possano essere costituite, ad iniziativa dei lavoratori, rappresentanze sindacali aziendali anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Tanto significa, evidentemente, che l’appartenenza di un lavoratore ad un’organizzazione sindacale non avente siffatta rappresentatività “comparatistica” non preclude la costituzione da parte di costui di rappresentanza sindacale aziendale.
Piuttosto, allora, la problematica si sposterebbe sulla selezione delle organizzazioni sindacali legittimate alla partecipazione ai tavoli di stipulazione dei vari contratti collettivi nazionali.
Oggidì, iuxta previsione del Testo Unico sulla Rappresentanza (sottoscritto da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil del 10 gennaio 2014), la valutazione della rappresentatività sindacale postula l’applicazione di indicatori indiretti — quali, ad esempio: la diffusione dei contratti collettivi, il radicamento storico nei comparti produttivi e l’inclusione in enti istituzionali — che tendono a perpetuare i rapporti di forza preesistenti. In particolare, il prefato Testo Unico considera come negozialmente rappresentative le organizzazioni sindacali che soddisfino cumulativamente tre requisiti: raggiungimento del 5% di rappresentatività (computata dalla media tra il dato associativo e quello elettorale), contributo alla definizione della piattaforma negoziale e presenza nella delegazione trattante dell’ultimo rinnovo del CCNL.
Donde, la comparazione della rappresentatività si configura non già in ragione dell’effettiva misurazione del consenso reale, come tale parametrato a dati associativi ed elettorali, ma in ordine a una mera riproduzione statica dell’ordinamento attuale.
Il problema si presterebbe, allora, a una soluzione nomopoietica innovativa.
Sarebbe auspicabile attribuire a qualsiasi organizzazione sindacale la legittimazione de qua. Salvo far prevalere, in caso di molteplicità e antinomie, il contratto collettivo stipulato dalla coalizione negoziale più rappresentativa (ancorché alla luce dei criteri del Testo Unico, quantunque da integrare anche col dato della diffusione geografica) rispetto all’intero panorama sindacale del settore. Pertanto, nessuna organizzazione sindacale verrebbe deprivata di legittimazione negoziale e, d’altro canto, si valorizzerebbe teleologicamente il contratto concluso dalla coalizione consensualmente maggioritaria.
Proprio nella prospettiva di garantire libertà di associazione e rappresentanza collettiva dei lavoratori.

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Avvocato cassazionista. Insegna attualmente diritto amministrativo nell’Università “Statale” di Milano (occupandosi, in particolare, di legislazione dei beni culturali). Ha altresì insegnato varie discipline del diritto amministrativo negli Atenei di Brescia, Cagliari, Catanzaro, Genova, L'Aquila, Napoli “Federico II”, Pisa, Roma “Cusano”, Sassari, Teramo. Mediatore civile e commerciale, formatore di mediatori civili e commerciali. Relatore in numerosi corsi e convegni.Già titolare di incarichi di giustizia sportiva in Federazione Italiana Hockey e Federazione Italiana Sport Orientamento, è stato membro del Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico. Attualmente è componente delle Corti d’Appello della Federazione Italiana Badminton e della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso. Autore di svariate pubblicazioni scientifiche, scrive anche gialli e componimenti umoristici: molti racconti sono ancora inediti, un romanzo ha ricevuto un premio letterario di rilevanza nazionale e una menzione d’onore in un premio letterario di rilevanza nazionale. Poeta. Recensore di libri (per hobby).

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