2 visualizzazioni 2 min 0 Commenti

Senza un licenziamento formale non si può accedere alla Naspi, la pronuncia della Cassazione

Gli Ermellini si sono espressi a seguito del caso di una donna a cui l'Inps ha chiesto la restituzione delle somme erogate
L’avvocato Romina Cardia, sulla piattaforma online Brocardi, a proposito del diritto di ricevere la Naspi, ha sottolineato come esista una differenza decisiva tra essere licenziati e accordarsi per andarsene: “Ignorarla – ha avvertito – può costare cara”.
L’avvocato Cardia ha voluto far luce su questo punto citando una pronuncia della Cassazione che riguarda tutti i lavoratori coinvolti in piani di esodo incentivato: senza licenziamento formale, la Naspi non è dovuta.
Ma, nello specifico, cosa si legge nell’ordinanza 6988/2026 degli Ermellini? In pratica, il principio in base al quale la Naspi spetta ai lavoratori solo nei casi espressamente previsti dalla legge e, in assenza di una formale lettera di licenziamento, l’accordo con cui un lavoratore accetta di lasciare l’azienda in cambio di un incentivo economico non è sufficiente a garantire l’indennità di disoccupazione.
Cardia ha fatto notare che “non si tratta di una sentenza rivoluzionaria, anzi”: “La Cassazione stessa precisa che la decisione si limita ad applicare in modo lineare il dato normativo vigente, rimettendo ordine rispetto a interpretazioni che, nel tempo, si erano fatte troppo “creative”. Si puntualizza che la Naspi è una prestazione con presupposti rigidi, e nessuna circostanza di contorno – per quanto comprensibile sul piano umano o economico – può sostituire il requisito formale del licenziamento”
Ma perché si è pronunciata la Cassazione? La Suprema Corte si è attivata per la vicenda di una lavoratrice che, nel contesto di una riorganizzazione aziendale, aveva concordato la fine del proprio rapporto di lavoro mediante una risoluzione consensuale, formalizzata in sede sindacale e accompagnata da un incentivo all’esodo.
La lavoratrice aveva, quindi, iniziato a percepire la Naspi. Ma l’Inps, a seguito di verifiche, aveva chiesto la restituzione delle somme erogate, ritenendo che non sussistessero i presupposti di legge. Il motivo? Mancava la lettera di licenziamento. I giudici di merito, in un primo momento, le avevano dato ragione, valorizzando il contesto organizzativo e ritenendo che la cessazione fosse, nella sostanza, riconducibile a una scelta datoriale. La Cassazione, però, ha ribaltato questa lettura.
Come dire: il licenziamento formale non è un dettaglio burocratico
Avatar photo
Redazione - Articoli pubblicati: 1

Redazione del quotidiano di attualità economica "Il Mondo del Lavoro"

Twitter
Facebook
Linkedin
Scrivi un commento all'articolo