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Equivalenza tra CCNL e appalti pubblici: una sentenza che apre spazi al pluralismo sindacale, ma che impone responsabilità al sistema delle relazioni industriali

Commento del Segretario Generale CONF.SELP-CIAS

La sentenza n. 170/2026 del TAR Piemonte, pronunciata lo scorso 30 gennaio in materia di appalti pubblici e applicazione dei contratti collettivi, rappresenta un passaggio di grande rilievo per il sistema delle relazioni industriali e, in particolare, per il ruolo dei sindacati che operano concretamente nei territori e nei settori produttivi, spesso al di fuori dei tradizionali circuiti della cosiddetta “maggiore rappresentatività”.

Il Tribunale amministrativo, intervenendo sul tema dell’equivalenza tra CCNL e sul rispetto dei requisiti richiamati dalla Circolare n. 2/2020 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha riaffermato un principio che come CONF.SELP – CIAS riteniamo essenziale: la valutazione sulla congruità dell’offerta e sull’equivalenza contrattuale non può essere ridotta a un automatismo formale né a una lettura burocratica dei parametri amministrativi, ma deve fondarsi su una verifica sostanziale e complessiva delle tutele effettivamente garantite ai lavoratori.

Il TAR Piemonte ricorda che la verifica di congruità dell’offerta è espressione di ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante e che il giudice amministrativo non può sostituirsi a tale valutazione se non in presenza di evidenti vizi di irragionevolezza o carenza motivazionale. Questo principio, lungi dal rappresentare una mera affermazione di metodo, restituisce centralità a una valutazione concreta e responsabile dell’affidabilità dell’offerta e delle condizioni di lavoro ad essa sottese.

Di particolare interesse, per il mondo sindacale, è l’affermazione secondo cui il confronto tra CCNL non può risolversi in un mero raffronto numerico tra singoli istituti contrattuali. Il TAR chiarisce che eventuali differenze tra clausole non assumono automaticamente valore decisivo, purché il livello complessivo di tutela economica e normativa non risulti, nella sostanza, significativamente inferiore rispetto al contratto indicato negli atti di gara.

Questa impostazione ha un valore dirompente in un sistema che, per anni, ha teso a cristallizzare il mercato della contrattazione collettiva attorno a pochi contratti “storici”, spesso considerati automaticamente prevalenti in forza di logiche autoreferenziali e non sempre rispondenti alla realtà dei nuovi modelli organizzativi e produttivi. La sentenza, invece, apre a una valutazione sostanziale che guarda alle tutele effettive e non al mero pedigree del contratto o delle sigle stipulanti.

In questo senso, l’esclusione di ogni automatismo vincolante derivante dalla Relazione illustrativa al Bando Tipo ANAC e dalla Circolare INL n. 2/2020 assume un significato particolarmente rilevante. Tali atti vengono ricondotti alla loro funzione propria: parametri orientativi, ma non norme cogenti capaci di imporre, in via indiretta, un monopolio contrattuale di fatto. Spetta invece alla stazione appaltante valutare in concreto la rilevanza degli scostamenti e motivare adeguatamente la propria decisione, assumendosi la responsabilità di verificare se il contratto applicato garantisca realmente condizioni adeguate ai lavoratori impiegati nell’appalto.

Come CONF.SELP – CIAS accogliamo con favore questa impostazione perché supera una visione chiusa e selettiva del sistema contrattuale, che troppo spesso ha escluso – più per inerzia istituzionale che per reale valutazione delle tutele – i contratti sottoscritti da organizzazioni sindacali innovative e realmente operative nei territori. Il principio affermato dal TAR, infatti, non premia il “marchio” del contratto, ma la sua capacità concreta di assicurare diritti, retribuzioni e condizioni di lavoro coerenti con le prestazioni richieste.

Ciò non significa affatto aprire la porta a forme di dumping contrattuale. Al contrario, significa pretendere che ogni contratto collettivo, quale che sia la sigla stipulante, sia valutato per quello che realmente garantisce ai lavoratori e non per l’appartenenza a un circuito storico consolidato. È un cambio di prospettiva che valorizza il pluralismo sindacale e contrattuale e che consente anche a organizzazioni come la nostra di essere giudicate sui contenuti e sull’effettiva tutela offerta, e non sulla base di criteri selettivi e autoreferenziali.

La decisione del TAR Piemonte si colloca in continuità con l’indirizzo già espresso dal Consiglio di Stato, ma introduce una declinazione operativa che rafforza la responsabilità delle stazioni appaltanti e, al tempo stesso, ridimensiona ogni applicazione meccanica di criteri meramente numerici o formalistici. Ne deriva un modello di valutazione meno burocratico e più aderente alla realtà dei processi produttivi, nel quale la tutela del lavoro e l’affidabilità dell’offerta vengono apprezzate nella loro dimensione complessiva.

Per il sistema delle relazioni industriali, questa sentenza rappresenta un segnale chiaro: il futuro non può essere governato da logiche esclusive o corporative, ma da un confronto aperto tra contratti collettivi valutati sulla base della loro effettiva capacità di garantire diritti e dignità del lavoro. In questo spazio si inserisce l’azione di sindacati come CONF.SELP – CIAS, impegnati a costruire modelli contrattuali innovativi, coerenti con i nuovi assetti produttivi e orientati alla tutela sostanziale – e non meramente formale – dei lavoratori negli appalti pubblici.

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Segretario Generale Confederazione SELP

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