La recente decisione del Tribunale di Perugia del 16 gennaio 2026 – secondo cui un sindacato privo di “rappresentatività effettiva nel settore” può essere escluso dalle prerogative sindacali senza configurare condotta antisindacale – riapre una questione ormai strutturale nel sistema italiano delle relazioni industriali: chi decide davvero chi può rappresentare i lavoratori?
La pronuncia si inserisce nel solco delle sentenze costituzionali che, nel tentativo di bilanciare pluralismo sindacale e funzionalità del sistema contrattuale, hanno progressivamente costruito un criterio di rappresentatività sempre più complesso, basato su radicamento organizzativo, diffusione territoriale e ruolo nella contrattazione collettiva. Tuttavia, ciò che nasce come parametro “oggettivo” rischia di trasformarsi, nei fatti, in una barriera all’ingresso per le organizzazioni sindacali nuove, indipendenti o emergenti.
Il paradosso della rappresentatività: si misura solo chi è già dentro
Il ragionamento giudiziario appare formalmente coerente, ma sostanzialmente autoreferenziale: per accedere alle prerogative sindacali bisogna dimostrare di essere rappresentativi; ma per diventare rappresentativi è necessario poter operare concretamente nei luoghi di lavoro, costituire RSA, partecipare ai tavoli e stipulare accordi. Se l’accesso a questi strumenti è precluso in partenza, la rappresentatività non potrà mai maturare.
Si crea così un circuito chiuso che tutela le sigle già consolidate e cristallizza gli equilibri esistenti, trasformando il pluralismo sindacale da principio costituzionale a concessione selettiva.
Il rischio: pluralismo solo teorico, oligopolio nella pratica
La giurisprudenza più recente sottolinea che non esiste un diritto automatico di ogni sindacato ad accedere alle sedi di confronto aziendale. Ma il rischio concreto è che, dietro la retorica della “rappresentatività comparata”, si consolidi un vero e proprio oligopolio sindacale, dove pochi soggetti storici mantengono il monopolio della rappresentanza, mentre le organizzazioni nuove restano confinate ai margini.
Il problema non è negare criteri selettivi: è capire chi li definisce e con quali parametri. Se la rappresentatività si misura principalmente attraverso la partecipazione alla contrattazione collettiva già esistente, si finisce per premiare chi ha storicamente occupato quegli spazi e penalizzare chi tenta di costruire modelli alternativi di rappresentanza più aderenti ai nuovi lavori, ai nuovi settori e alle nuove forme di organizzazione produttiva.
Un sistema che non riconosce il cambiamento del lavoro
Il mondo del lavoro del 2026 non è quello degli anni Settanta: filiere frammentate, terziarizzazione spinta, piattaforme digitali, lavoro autonomo economicamente dipendente, nuovi modelli contrattuali. In questo contesto, pretendere che la rappresentatività si misuri esclusivamente sulla base dei tradizionali indicatori di radicamento settoriale significa ignorare la trasformazione del tessuto produttivo e delle identità professionali.
I nuovi sindacati spesso nascono proprio per colmare i vuoti di rappresentanza lasciati dalle organizzazioni storiche in settori emergenti o marginali. Escluderli perché non ancora “comparativamente rappresentativi” equivale a negare a quei lavoratori la possibilità stessa di costruire una rappresentanza alternativa.
La rappresentatività non può essere solo una fotografia del passato
Il criterio della rappresentatività effettiva non può diventare una fotografia statica del passato, ma deve essere uno strumento dinamico capace di riconoscere processi di crescita e di innovazione sindacale. Diversamente, si legittima un sistema chiuso, dove la legittimazione deriva non tanto dal consenso attuale dei lavoratori, quanto dalla storia organizzativa e dalla partecipazione pregressa alla contrattazione. La libertà sindacale, sancita dagli articoli 39 e 18 della Costituzione, non può essere ridotta a un principio formale che convive con una pratica sostanzialmente selettiva e conservativa.
Rompere le barriere: una scelta di democrazia industriale
È arrivato il momento di affermare con chiarezza che la rappresentatività non può essere solo presupposto per accedere ai diritti sindacali, ma deve essere anche il risultato dell’esercizio di quei diritti. Consentire la costituzione di RSA anche a sindacati emergenti – purché dimostrino una presenza reale tra i lavoratori dell’azienda – non indebolisce il sistema delle relazioni industriali: lo rafforza, rendendolo più competitivo, pluralista e aderente alla realtà del lavoro contemporaneo. Un sistema chiuso tutela gli equilibri esistenti; un sistema aperto consente alle organizzazioni di misurarsi sul campo, davanti ai lavoratori, sulla qualità della rappresentanza offerta.
Conclusione: pluralismo reale o pluralismo di facciata?
La decisione del Tribunale di Perugia rappresenta l’ennesimo tassello di una giurisprudenza che, pur animata dall’esigenza di ordine e funzionalità del sistema, rischia di comprimere l’accesso dei nuovi sindacati alle prerogative fondamentali dello Statuto dei lavoratori.
Se il pluralismo sindacale deve essere reale e non meramente proclamato, è necessario rompere le barriere che impediscono alle organizzazioni emergenti di dimostrare sul campo la propria capacità rappresentativa. Solo aprendo gli spazi di interlocuzione, anche a soggetti non ancora consolidati ma realmente radicati tra i lavoratori, si può garantire una democrazia industriale autentica e al passo con le trasformazioni del lavoro.

