
La riforma del lavoro sportivo, introdotta dal Decreto Legislativo del 5 ottobre 2022, ha portato significative modifiche alla disciplina delle attività secondarie e strumentali delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche (SSD e ASD). Questo provvedimento ha lo scopo di riorganizzare e adattare le normative che regolano gli enti sportivi, sia professionistici che dilettantistici, ed è entrato in vigore il 17 novembre 2022. Tuttavia, alcune delle misure previste per il 1° gennaio 2023 sono state posticipate al 1° luglio 2023 a seguito del Decreto Milleproroghe, successivamente convertito in legge.
Ecco una panoramica dettagliata delle principali modifiche apportate dalla riforma
1. Esenzione IRPEF
La legge di conversione del Decreto Milleproroghe ha innalzato la quota esclusa dalla base imponibile IRPEF a 15.000 euro, anziché i precedenti 10.000 euro. Questo significa che, per l’anno di imposta 2023, la soglia per l’esenzione IRPEF è fissata a 15.000 euro, nonostante l’entrata in vigore della riforma avvenga il 1° luglio 2023.
2. Registro delle attività sportive dilettantistiche
La riforma consente alle cooperative e agli Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di iscriversi al Registro delle attività sportive dilettantistiche, a condizione che effettivamente gestiscano attività sportive dilettantistiche. Tuttavia, in caso di violazione dei limiti relativi alle attività secondarie e strumentali diverse dall’attività principale, è prevista la cancellazione dal registro.
3. Destinazione degli utili
La riforma permette alle società e alle associazioni dilettantistiche di destinare gli utili in vari modi. È consentita la ripartizione degli utili al 50%, con un limite massimo pari all’interesse dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale versato. Per le organizzazioni che gestiscono impianti e piscine, è possibile ripartire l’80% degli utili. Tuttavia, la ripartizione è vietata per le realtà dilettantistiche che beneficiano dell’agevolazione fiscale della de-commercializzazione dei corrispettivi incassati da soci e tesserati.
4. Ampliamento della nozione di lavoratore sportivo
La definizione di lavoratore sportivo è stata ampliata per includere nuove figure professionali che operano nel settore sportivo. Queste figure includono manager, direttori sportivi, segretari generali, osservatori e collaboratori tesserati che svolgono mansioni necessarie per l’attività sportiva, escludendo attività puramente amministrative o gestionali. Queste nuove figure verranno classificate come subordinati, autonomi (occasionali e con partita IVA) e co.co.co. Inoltre, è stato aumentato l’orario massimo settimanale per i lavoratori sportivi autonomi a 24 ore, escludendo il tempo delle manifestazioni, anziché le precedenti 18 ore.
5. Volontariato sportivo
È stata introdotta la possibilità di utilizzare il volontariato sportivo, con la condizione che qualsiasi forma di remunerazione diversa dal rimborso forfettario delle spese documentate sia vietata. Questo rimborso sarà esente da tassazione e non contribuirà alla formazione del reddito imponibile.
6. Apprendistato professionalizzante: limiti di età
L’apprendistato professionalizzante è stato esteso ai giovani tra i 15 e i 23 anni, con retribuzioni non soggette a IRPEF fino a 15.000 euro annui.
7. Agevolazioni fiscali
Le agevolazioni fiscali variano in base ai livelli di reddito e includono esclusioni dal recupero contributivo per rapporti precedenti al 1° luglio 2023, aliquote contributive agevolate per i dilettanti, esenzioni IRPEF per compensi fino a 5.000 euro, contributi previdenziali per compensi tra 5.000 e 15.000 euro, e IRPEF e contributi previdenziali per compensi superiori a 15.000 euro. Vi è anche una ritenuta alla fonte del 20% sui premi riconosciuti ai tesserati.
8. Abolizione del vincolo sportivo, obblighi sanitari e assicurativi
Il vincolo sportivo è stato abolito, rimuovendo limitazioni per i tesserati presso SSD e ASD. Non è più richiesta una scheda sanitaria, ma rimane l’obbligo di idoneità sanitaria e psicofisica. L’INAIL non determinerà più i premi per l’assicurazione infortuni sul lavoro, ma sarà compito del Ministero del Lavoro o di un’autorità delegata. L’obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per i volontari rimane invariato.
In conclusione, la riforma del lavoro sportivo introduce significative modifiche nella legislazione che regola il mondo sportivo, con l’obiettivo di promuovere una maggiore equità e chiarezza nel settore. Queste nuove disposizioni sono destinate a influenzare il trattamento tributario, la definizione di lavoratore sportivo, le agevolazioni fiscali e molte altre aree chiave. È importante che tutte le organizzazioni sportive e gli individui interessati comprendano appieno queste modifiche e si adattino ad esse per garantire la conformità con la legge.